Il Consiglio di Stato conferma la legittimità della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di una zona dell’agro romano dove sono presenti anche abitazioni e capannoni industriali ● «L’ulteriore espansione edilizia in periferia consumerebbe enormi quantità di terreno agricolo di notevole pregio»
In copertina, Acquedotto Claudio nel parco regionale dell’Appia antica (Roma) – foto ©parchilazio.it
di Fabio Modesti
Il nuovo testo dell’art. 9 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, depone nel senso della maggiore, e non minore, tutela dei valori ambientali e paesaggistici nell’ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile, sicché l’interpretazione delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio dovrebbe essere orientata nel senso di conseguire tale obbiettivo di fondo e quindi accrescere e non diminuire il livello di protezione effettiva di tali valori». Ed ancora «Il paesaggio oggi non dev’essere limitato al significato, meramente estetico, di bellezza naturale, ma va inteso come “complesso dei valori inerenti al territorio” (cfr. Corte cost., n. 379/1994), mentre il termine “paesaggio” indica essenzialmente l’ambiente complessivamente considerato come bene “primario” ed “assoluto” (così Corte cost., sentenze del 5 maggio 2006 nn. 182 e 183), necessitante di una tutela unitaria e supportata pure da competenze regionali, nell’ambito degli standard stabiliti dallo Stato (così Corte cost., sent. 22 luglio 2004 n. 259) in quanto, mediante l’imposizione dei vincoli paesistici, si garantisce la tutela del paesaggio ed anche dell’ambiente (cfr. Cons. Stato, sezione VI, sent. 22 marzo 2005 n. 1186). La presenza di zone degradate dall’edilizia abusiva, lungi dal giustificare l’ulteriore compromissione del territorio, radica invece proprio la necessità di riqualificazione, che costituisce uno degli obiettivi del provvedimento, ed anzi qualifica peculiarmente, sotto il profilo dell’interesse pubblico, l’intervento della Regione Lazio. Pertanto, la presenza di insediamenti di poco pregio e la presenza di diverse abitazioni civili non dimostra assolutamente un’insufficiente istruttoria ed una carenza di presupposti che sarebbero stati necessari per classificare l’area come “paesaggio agrario di rilevante valore”».
Sono solo alcuni passaggi di un’interessante e recente sentenza del Consiglio di Stato (VI sezione) relativa ad un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell’ambito “Agro romano occidentale zona del fosso della Quistione e tenuta della Massa Gallesina lungo la via Aurelia e via di Casal Selce” sito all’interno di Roma Capitale. L’agro romano, il paesaggio agrario romano è per molte parti tutelato ed interessato anche da aree protette regionali. Quel che però qui interessa sono i principî enunciati che sembrerebbero far intravedere un ripensamento sulla rilevanza della tutela del paesaggio dopo la “sbornia” collettiva ed ingiustificata per la modifica dell’articolo 9 della Costituzione che tanta confusione ha prodotto. In particolare, il conflitto tra tutela dell’ambiente e tutela del paesaggio è emerso con la spinta incontrollata alle rinnovabili ovunque e comunque ed anche lo stesso Consiglio di Stato in diverse pronunce ha interpretato la tutela dell’ambiente come diritto che poteva tiranneggiare sulla tutela paesaggistica.
Ma recenti sentenze dei massimi giudici amministrative sembrano ribaltare quella visione ed il pronunciamento di cui ci stiamo occupando sembra confermarlo. Si attende il cambio di rotta, che in realtà sembra già avviato, nei confronti anche degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

©Riproduzione riservata – È vietata l’utilizzazione di testi ed immagini di questo blog per allenare intelligenza artificiale