Il Consiglio di Stato dichiara legittime le norme di un piano di gestione di un Sito Natura 2000 in Friuli Venezia Giulia ● Le misure di conservazione per la gestione del Sito consentono la convivenza tra impresa ittica e tutela di habitat e specie
In copertina, uno scorcio delle Risorgive dello Stella (Udine) – foto ©Viviana Bressan
di Fabio MODESTI
Nei Siti Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione ZSC – per habitat naturali e seminaturali e specie selvatiche animali e vegetali tutelati dalla Direttiva UE “Habitat” – e Zone di Protezione Speciale ZPS – per le specie di uccelli selvatici tutelate dalla Direttiva UE “Uccelli”) la convivenza tra attività economiche e misure di conservazione può essere assicurata dai Piani di gestione. È quello che ha sancito il Consiglio di Stato con una sentenza da poco pubblicata. Il ricorso prima al TAR Friuli Venezia Giulia e poi ai massimi giudici amministrativi era stato presentato da una società di pescicoltura che si riteneva lesa dall’approvazione del Piano di gestione della ZSC/ZPS “Risorgive dello Stella” in provincia di Udine. Il TAR aveva respinto il ricorso della società friulana. La società ha contestato la perimetrazione della ZSC poiché ricomprende manufatti indispensabili all’attività di allevamento. Ma il Consiglio di Stato, così come prima il TAR, ha respinto la motivazione evidenziando che la perimetrazione del Sito Natura 2000 era precedente all’approvazione del Piano di gestione e quest’ultimo disciplina le attività in funzione della conservazione di habitat e specie.
Le norme di gestione del Sito Natura 2000 e le attività economiche
La società friulana ha contestato anche la legittimità delle disposizioni del Piano di gestione perché queste consentono soltanto «l’attività manutentiva ridotta al solo sfalcio» scontrandosi con le previsioni dettate dalla legge regionale riguardante la difesa del suolo e l’utilizzazione delle acque e con le prescrizioni del disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche “ad uso ittiogenico”. Ma anche in questo caso il Consiglio di Stato confuta le affermazioni della società. Infatti, scrivono nella sentenza i giudici di Palazzo Spada, «rimangono consentiti sia la selezione e l’asporto della vegetazione per eliminare le situazioni di pericolo tra le sponde o le difese, come previsto dall’art. 20 l.r. 11/2015, sia gli interventi prescritti dal disciplinare di concessione di derivazione di acque di cui la ricorrente è titolare. A ciò si aggiunge che le operazioni straordinarie nel caso di forte sedimentazione di materiale come l’espurgo e la risezionatura sono esplicitamente contemplate nella misura di conservazione RE3. Le misure in questione, infatti, non pongono prescrizioni puntuali e cogenti, ma recano meri indirizzi di tutela ambientale, prevedendo che il soggetto gestore elabori ed approvi un protocollo unitario di manutenzione e gestione ecologica da concordare con gli enti competenti e i soggetti portatori di interessi. Sulla base del suddetto protocollo unitario possono essere, quindi, eseguiti sia gli interventi di manutenzione periodica prescritti dalla legge regionale del 2015 sia l’asportazione di materiale sedimentato dal fondo dell’alveo dei canali per esigenze di carattere igienico. In ultima analisi, la misura demanda ad una successiva fase applicativa e concertativa l’individuazione delle modalità esecutive più idonee a garantire il contemperamento di diverse esigenze, circostanza che esclude in radice l’incompatibilità ipotizzata dalla ricorrente».
La finalità di tutela dell’habitat “Fiumi delle pianure e montani”
Altro motivo di impugnazione del Piano di gestione della ZSC “Risorgive dello Stella” è stato quello per cui «l’eccessività delle limitazioni oggetto di censura sarebbe ictu oculi evidente, come emerge in relazione all’uso agricolo dei suoli, dalle limitazioni alle facoltà dominicali e al libero esercizio dell’attività economica e agricola che si ricavano dalle schede RE1 e RE2». Ma anche in questo caso il Consiglio di Stato è di diverso avviso affermando che «le misure di conservazione contenute nelle schede RE1 e RE2 […] non riguardano la generalità dei terreni agricoli, ma sono circoscritte a specifici tipi di habitat di particolare pregio e rarità, circostanza che esclude in radice la lamentata violazione del principio di proporzionalità. Le misure citate in appello quali esempi di compressione ingiustificata delle facoltà dominicali risultano, per contro, proporzionate in relazione alla finalità che ciascuna di esse intende perseguire e allo specifico habitat che mira a preservare, ferma restando l’insindacabilità nel merito della modalità di tutela prescelta». A titolo di esempio i giudici del Consiglio di Stato citano «le prescrizioni di “divieto di sfalcio evitando di norma l’uso di mezzi meccanici”, di “obbligo di sfalcio a cadenza biennale” e di “asporto dell’erba sfalciata con l’ausilio di teli trainati da funi”» che «interessano gli habitat palustri e le torbiere e sono necessarie per evitare di danneggiare i mezzi agricoli utilizzati che rimarrebbero bloccati nel mezzo della palude (Praterie a Molinia su terreni calcarei e argillosi, Paludi calcaree a Cladium mariscus e specie dei Caricion davallianae, Torbiere basse alcaline)». Dal Friuli Venezia Giulia un buon esempio di come scrivere misure di conservazione di habitat e specie nei Siti Natura 2000 motivate, ragionevoli, proporzionate e, quindi, a prova di giurisdizione amministrativa.