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Modificare la Costituzione, così, per sport

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Dopo l’inutile, se non per la spinta alle rinnovabili dovunque e comunque, modifica dell’art. 9 con l’inserimento della tutela dell’ambiente, ora anche il diritto allo sport entra tra le norme fondamentali della Costituzione italiana. Siamo alla frutta?


di Fabio MODESTI

Lo spirito del tempo (lo zeitgeist) dei romantici tedeschi dell’800, si manifesta in molti modi. In politica, nell’amministrazione dell’interesse pubblico, attraverso provvedimenti legislativi che riscuotono il quasi unanime consenso ma di cui si ha difficoltà a comprendere la loro utilità profonda. È stato così per l’inserimento della tutela dell’ambiente (accanto a quella della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali) nell’articolo 9 della Costituzione, articolo per la cui stesura Benedetto Croce ha profuso tutta la sua sapienza nell’Assemblea costituente. Quella norma talmente ben scritta, talmente chiara e precisa dedicata alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione ha resistito a centinaia di attacchi per modificarla ma ha sempre garantito, alla giurisdizione di qualsiasi livello, fino alla Corte costituzionale, l’idonea copertura per l’effettiva tutela dei territori e della natura italiana. Ma lo spirito del tempo ha voluto introdurre confusione in quell’articolo perfetto e così, nel 2022, a seguito di una proposta di legge costituzionale di una serie di senatori tra cui anche Emma Bonino e Roberto Calderoli, la legge di modifica è stata approvata. Il risultato è stato la confusione concettuale di cui si diceva prima e il repentino adeguamento dei pronunciamenti della giurisdizione, soprattutto amministrativa, alla novità. La tutela dell’ambiente, che sostanzialmente si esprime nel realizzare impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili dovunque e comunque, ha lo stesso rilievo costituzionale della tutela del paesaggio e poiché l’Italia ha assunto (acriticamente) impegni internazionali per ridurre drasticamente le emissioni di CO2 in atmosfera, il paesaggio può andare a farsi benedire. La dimostrazione è in alcune sentenze del Consiglio di Stato che ha radicalmente modificato la propria giurisprudenza decretando la prevalenza della tutela dell’ambiente, intesa come abbiamo detto ossia rinnovabili dovunque e comunque, sulla tutela del paesaggio. Alcuni pronunciamenti sono illuminanti: da un approccio pro paesaggio del 2015, a quello pro rinnovabili industriali del 2022 e del 2023. La confusione concettuale di cui parlava uno dei migliori giuristi italiani, Giancarlo Montedoro, ha generato, quindi, un conflitto tra tutele fondamentali con la sconfitta, per ora, del paesaggio. Ma il legislatore non si è accontentato ed ha prodotto un’altra modifica alla Costituzione repubblicana, questa volta inserendo il riconoscimento del valore sociale dello sport nell’articolo 33. Se le madri ed i padri costituenti nell’immediato dopoguerra non ritennero di dover inserire lo sport tra i valori costituzionali, evidentemente c’era un motivo, una scelta consapevole, non si è trattato di dimenticanza. Ora lo sport ha pari dignità della salute umana, dell’educazione, dell’arte e della scienza. Con immaginabili ulteriori conflitti che saranno demandati alla giurisdizione perché ne venga soppesata di volta in volta la preminenza. E tutto il mondo politico è soddisfatto della confusione creata. Ma è impossibile che da tale confusione nasca una stella.

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