Corriere del Mezzogiorno del 10 maggio 2022, pp. 1, 10
La vicenda dell’istituzione del parco regionale di Costa Ripagnola assurge anche all’attenzione delle scienze giuridiche italiane. Nel numero 4/2021 ma appena pubblicato della rivista giuridica Le Regioni edita da Il Mulino, Maria Grazia Nacci, docente di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari, ha scandagliato quel procedimento legislativo. In particolare la Nacci si sofferma sul lungo lasso di tempo intercorso tra l’approvazione della pasticciata legge in Consiglio regionale, il 28 luglio 2020, e la sua promulgazione da parte del Presidente della Regione, Michele Emiliano, il 21 settembre 2020 con contestuale pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione, «proprio nel giorno – rileva l’autrice – di chiusura delle elezioni regionali, quando, vien da pensare, i pro e i contro di quell’intervento normativo non avrebbero più potuto pesare sulle scelte degli elettori, ormai compiute». Peraltro, altre due leggi approvate nella stessa seduta dell’Assemblea regionale sono state promulgate un mese prima. Può il Presidente della Regione, si chiede la Nacci, aspettare tanto tempo prima di promulgare una legge? Quella istitutiva del parco di Costa Ripagnola contiene ancora oggi come allegati una cartografia del parco che riporta determinati confini esterni e di zone interne ed una tabella catastale che la contraddice. Nello Statuto della Regione Puglia non è previsto alcun limite a questo potere assoluto del Presidente. Negli Statuti di molte Regioni, sì (tra le altre, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Molise). Il potere costituzionale riconosciuto al Presidente della Regione lì viene disciplinato, in Puglia no. E se in teoria il Presidente della Regione potrebbe rinviare al Consiglio regionale una legge malfatta (come nel caso di Ripagnola sulla quale la Corte costituzionale è intervenuta con pesanti censure), mutuando il potere costituzionale del Presidente della Repubblica, nella pratica ciò non è mai avvenuto e la dottrina giuridica sul tema è divisa. In ogni caso, afferma la Nacci, «prevedere un termine per la promulgazione consente di reagire di fronte a un eventuale uso abnorme o opportunistico, appunto, del relativo potere, manifestabile attraverso un ingiustificato ritardo nel suo esercizio, che incide sull’ordine cronologico delle fonti ed eventualmente anche nei rapporti fra gli organi regionali». Così come sarebbe auspicabile disciplinare la possibilità del rinvio al Consiglio regionale di leggi che il Presidente si rifiuta di promulgare. Altrimenti, si sottolinea nell’articolo, le conseguenze costituzionali di un uso illegittimo del potere promulgativo possono essere anche la rimozione del Presidente della Giunta ovvero la revoca della fiducia da parte del Consiglio regionale. Insomma, il caso Ripagnola fa riflettere più in generale sui poteri dei Presidenti di Regione e sui contrappesi necessari, in un sistema nel quale vengono pure definiti maldestramente “governatori”, affinché non debordino in scelte troppo discrezionali ed opportunistiche. Per fare questo, bisogna rimetter mano allo Statuto ed anche velocemente.