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Lupo, ecco quando si può derogare al divieto di abbattimento

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In copertina, famiglia di lupi – foto ©Francesco Ambrosi

di Fabio Modesti

Se la Commissione UE, ed in particolare la sua presidente, Ursula von der Leyen, hanno spalancato le porte alla possibilità di derogare alla tutela rigorosa del lupo nella Direttiva “Habitat”, e se qualche Stato membro dell’UE utilizza in modo “allegro” le norme pure previste dalla Direttiva per derogare al divieto di abbattimento, ora la Corte di Giustizia UE ha di nuovo messo le cose a posto. Con una sentenza pubblicata oggi, anticipata da un comunicato stampa, la Corte di Giustizia riafferma che «per poter concedere una deroga al divieto di caccia al lupo al fine di prevenire gravi danni, ad esempio all’allevamento, le autorità austriache esse devono garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. la popolazione di lupi deve trovarsi in uno stato di conservazione soddisfacente sia a livello locale (nel Land Tirolo) che a livello nazionale (l’Austria), ipotesi che non ricorre. Inoltre, quand’anche così fosse, sarebbe ancora opportuno, nella misura in cui i dati disponibili lo consentano, assicurarsi che ciò valga anche a livello transfrontaliero;
  2. la deroga non deve pregiudicare il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente per nessuno di questi tre livelli;
  3. i danni gravi devono, almeno in gran parte, essere imputabili all’esemplare considerato. Non sono sufficienti i danni indiretti che non sono imputabili a quel solo lupo e che derivano dagli abbandoni di aziende e dalla riduzione del numero totale di animali d’allevamento;
  4. non esiste nessun’altra soluzione valida. A tal riguardo, devono essere prese in considerazione anche le implicazioni economiche delle altre soluzioni ipotizzabili8, quali le misure di protezione degli alpeggi. Tuttavia, esse non possono essere determinanti. Inoltre, le altre soluzioni devono essere bilanciate con l’obiettivo generale di mantenere uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione di lupi o di ripristinarlo».

Per quanto riguarda il territorio dell’UE la situazione non sembra molto favorevole ad attivare deroghe al divieto di abbattimento. In Italia tanto meno alla luce delle condizioni per attivarle

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Questo articolo ha 2 commenti

  1. Luca Bartolucci

    Ciao buongiorno. Sentenza inappuntabile, tuttavia non è con le sentenze che si risolve il problema della coesistenza. E aggiungo che l’esasperazione (e/o l’ignoranza) possono causare molti più danni delle carabine (sappiamo bene come: lacci, bocconi, ecc.). Il nemico pesante contro cui combattere è l’inerzia delle Amministrazioni e una politica che ha sempre “altro, di più importante” su cui lavorare… e così si va in deriva fino al momento dello schianto. Allora poi scatta l’emergenza, momento nel quale non si possono più valutare soluzioni complesse, si deve intervenire “pronto uso”, forti e rapidi e niente è più forte e rapido che l’eliminazione fisica. Che tristezza.

    1. Fabio Modesti

      Grazie, Luca, per le tue osservazioni. La questione della capacità delle pubbliche amministrazioni di affrontare la convivenza tra una specie protetta come il lupo e le attività economiche tradizionali che si svolgono nelle aree dove il lupo forse non è mai scomparso, è la vera questione. E non bisogna scartare nessuna ipotesi, neanche quella della riduzione numerica mediante cattura o abbattimento, ma soltanto davanti a dati certi ed inoppugnabili. Cosa che oggi purtroppo non si è ancora realizzata.

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