Corriere del Mezzogiorno – Puglia del 23 dicembre 2023, pag. 1
Ci sono emendamenti approvati in Consiglio regionale pugliese, durante la seduta di approvazione delle norme per la formazione della legge di bilancio 2024, di cui probabilmente si dovrà fare ammenda. Su tutti quello che introduce la possibilità di ottenere un permesso in sanatoria in caso di interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso. «Il responsabile dell’abuso o dell’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda […]». Questo il succo dell’emendamento proposto dai consiglieri Pentassuglia e Cera ed approvato dall’Aula, contenuto in un comunicato stampa ufficiale. Il problema è che il comunicato diffuso non dice cose esatte. In realtà la norma approvata entra in contrasto frontale con il testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) che richiede, all’articolo 36, per la sanatoria edilizia la cosiddetta “doppia conformità”, ossia conformità allo strumento urbanistico vigente al tempo della realizzazione dell’abuso e conformità a quello vigente al momento della domanda di autorizzazione in sanatoria. La norma regionale inserita nella legge di bilancio 2024 cancella la conformità al primo strumento urbanistico e lascia che essa venga dimostrata solo con riferimento a quello vigente al momento dell’istanza di autorizzazione. Che cosa può produrre questa disposizione? Che chi ha commesso un abuso e non è stato ancora “beccato”, potrà proporre istanza di autorizzazione in sanatoria nel momento in cui, ad esempio, un nuovo strumento urbanistico sani di fatto la situazione, legittimando tipizzazione dei suoli e cubature realizzate illegittimamente. Cioè, si commette l’abuso edilizio e ci si precostituisce una sanatoria che troverà legittimazione nel nuovo strumento urbanistico non impermeabile ad esigenze di questo tipo. I giuristi la chiamano “sanatoria giurisprudenziale” spazzata via nel 2001 dal testo unico in materia e dalla giurisprudenza amministrativa che ne è seguita. Peraltro, l’eventuale sanatoria edilizia è di competenza esclusiva dello Stato e non delle Regioni, come più volte affermato dalla Corte costituzionale e quindi l’impugnazione da parte del governo è più che probabile. Ma nella norma pugliese potrebbe esserci anche un’eterogenesi dei fini: i Comuni potrebbero essere spinti, per risolvere quelle situazioni, ad approvare nuovi piani urbanistici. Chissà, dal male può nascere un bene?