Si potrebbe oggi realizzare il resort nei pagghjari proposto da Serim nel parco regionale di Costa Ripagnola? Il confronto con la legge istitutiva dell’area protetta non sembra offrire possibilità
In copertina, scorcio del parco regionale di Costa Ripagnola – foto ©Fabio Modesti
di Fabio Modesti
Sappiamo che con i “se” non si fa la storia. Però facciamo un esercizio puramente teorico, se vogliamo anche un po’ infantile che potrebbe diventare adulto se si verificassero talune circostanze. Ossia, se oggi la Serim proponesse di realizzare il resort nei pagghjari del parco regionale di Costa Ripagnola potrebbe essere autorizzata a farlo ai sensi delle misure di salvaguardia della legge regionale n. 30/2020 – dopo la sentenza demolitiva della Corte Costituzionale – che ha istituito l’area protetta? Di mezzo ci sono alcuni elementi chiari (la norma scritta) ed alcuni assolutamente poco chiari (zonizzazione del parco con il pasticcio degli allegati catastali alla legge e delle note alla cartografia) che potrebbero influenzare l’esito dell’esercizio. Partiamo dagli elementi che a nostro avviso sembrano chiari. Il progetto presentato da Serim e che oggi ha avuto quasi tutte le autorizzazioni richieste, riguarda la “riqualificazione e valorizzazione dell’area Costa Ripagnola tramite: recupero architettonico dei trulli a destinazione turistico-alberghiera, delle aree archeologiche e del sistema ambientale e vegetazionale e realizzazione di attrezzature per il tempo libero e la balneazione“. L’articolo 8 della legge regionale n. 30/2020, “Misure di salvaguardia”, dispone, al comma 1. e ne cogliamo solo alcuni divieti, che sull’intero territorio del parco sono vietati «[…] g) la realizzazione di opere e interventi tali da modificare gli equilibri ecologici, idraulici, idrogeotermici e il regime delle acque, ovvero tali da incidere sulle finalità previste dall’articolo 1 [conservare e salvaguardare quel territorio n.d.r.]; o) l’installazione o l’utilizzo di impianti di illuminazione ad alta potenza nelle aree a vegetazione naturale; p) la realizzazione di opere e interventi di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; q) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali». Il progetto Serim prevede la realizzazione di un resort con cellule turistico alberghiere, viabilità di servizio, parcheggio, sottoservizi con condotte elettriche, fognarie e di illuminazione con relativi scavi profondi, impianti di illuminazione per il resort ed un via vai di camion e mezzi pesanti durante il cantiere e di auto per gli ospiti.
Il trattamento dei reflui
Al comma 3. dell’articolo 8 la legge dispone che sono vietati «a) la realizzazione e l’ampliamento di impianti urbani o industriali per la depurazione delle acque reflue. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici; c) l’eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive». Ora, l’approvvigionamento idrico del resort Serim risulterebbe duale, con due linee separate di adduzione per acqua potabile e per altri usi ma il progetto prevede il trattamento dei reflui civili mediante fosse Imhoff con sub irrigazione e non certo un impianto di fitodepurazione e di lagunaggio. Per non dire che a molto meno di 150 metri dalla lama tombata che sfocia a Cala delle Grotte si intendono recuperare alcuni pagghjari esistenti per la residenzialità, in contrasto con l’articolo 8, comma 4. della legge istitutiva del parco. Il problema è che quella lama ha uno strano destino per cui non risulta nel Piano paesaggistico regionale ma nella carta idrogeomorfologica sì come “corso d’acqua episodico” e risulta cartografata nel precedente Piano urbanistico territoriale tematico del paesaggio della Regione Puglia, oltre che rilevabile dalle ortofotocarte aeree fino agli inizi degli anni 2000.
Il mutamento della destinazione dei suoli
Ma non è finita. Il comma 5. dell’articolo 8 della legge n. 30/2020 prevede che fino all’approvazione del piano per il parco è vietato «a) realizzare nuove costruzioni; b) realizzare qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento delle attività agricole, forestali e pastorali nei terreni in coltivazione; c) realizzare nuove strade ed ampliare quelle esistenti se non in funzione delle attività agricole-forestali e pastorali». Il progetto Serim non prevede nuove costruzioni in muratura ma strutture rimovibili per la balneazione e per altre attività. Tuttavia l’utilizzazione dei suoli muta eccome assumendo una destinazione del tutto diversa da quella agricola per divenire turistica (la legge fa salve le previsioni urbanistiche in essere solo se più restrittive) e la viabilità esistente (peraltro realizzata abusivamente ed oggetto di riduzione in pristino) dovrebbe essere destinata in progetto all’attività turistico-alberghiera, oltre che ad ospitare al di sotto di essa i sottoservizi per acqua e luce.
1/continua