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Parchi nazionali, anche una piscina deve avere risposta

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In copertina, delimitazione del Parco Nazionale del Circeo – ©Ente Parco Nazionale del Circeo

di Fabio Modesti

Non è possibile aspettare quattro anni per avere un diniego alla realizzazione di una piscina interrata, anche se l’area interessata ricade nel territorio di un parco nazionale, in questo caso quello del Circeo. Il Consiglio di Stato è netto nel ritenere illegittimo, con sentenza depositata qualche giorno fa, il provvedimento che ha negato ad una signora di Sabaudia la realizzazione della piscina, riformando la precedente sentenza del TAR Lazio. La richiesta di autorizzazione era stata presentata nel giugno 2012 ma il diniego da parte dell’ente parco è arrivato quattro anni dopo, nel dicembre 2016. In sede di ricorso al TAR Lazio la proponente dell’intervento aveva chiesto che venisse riconosciuta la formazione del silenzio-assenso per la decorrenza dei termini temporali chiamando in causa l’articolo 13, comma 1. della legge quadro sulle aree protette (la n. 394/1991) che stabilisce in 60 giorni il tempo per il rilascio del nulla osta da parte dell’ente parco, decorsi i quali, dice la legge, si forma il silenzio-assenso. Ma il “nulla osta” si applica in presenza quantomeno del Piano per il parco che il Circeo all’epoca ancora non aveva poiché entrato in vigore solo nell’agosto del 2017.

Prima della vigenza del Piano per il Parco, l’ente di gestione del parco del Circeo rilasciava autorizzazioni disciplinate dal provvedimento istitutivo (D.P.R. 4 aprile 2005). Quindi, l’istanza di autorizzazione è stata esaminata alla luce di quest’ultima disciplina autorizzativa. «Il nulla osta dell’ente parco di cui all’art. 13 l. n. 394 del 1991 – afferma il Consiglio di Stato, III sezione – ha ad oggetto la previa verifica di conformità dell’intervento con le disposizioni del piano per il parco e del regolamento del parco e non sottende un giudizio tecnico-discrezionale autonomo e distinto da quello già dettagliatamente fatto e reso noto, seppure in via generale, mediante i rammentati strumenti, la previsione del silenzio assenso in caso di inerzia dell’ente parco non fa venir meno la cura concreta dell’interesse ambientale e non configura un sistema che sovverte i principi fondamentali rammentati dalla Corte costituzionale volti a perimetrare il silenzio-assenso in materia ambientale in presenza di valutazioni con elevato tasso di discrezionalità». Ed ancora, «nel caso di specie la domanda di nulla osta era stata presentata all’ente parco in data 25 gennaio 2012, mentre la statuizione di diniego contestata risale all’1 dicembre 2016, oltre il termine di sessanta giorni; ciò anche ritenendo decorrente il termine dal rilascio in data 2 aprile 2015, da parte del Comune di Sabaudia, del condono edilizio in merito ad alcuni lavori effettuati dal precedente proprietario dell’immobile cui afferisce la costruzione della piscina pertinenziale, in relazione ai quali l’ente parco ha rilasciato parere positivo».

I magistrati del Consiglio di Stato concludono con l’accoglimento del ricorso della proponente dell’intervento e l’annullamento del diniego dell’ente parco perché «va condivisa anche la deduzione per cui, considerata la destinazione residenziale dell’immobile di proprietà dell’appellante, ubicato in un’area urbanizzata e caratterizzata da usi diversi da quello rurale, l’intervento edilizio, oggetto della richiesta di nulla osta, è disciplinato, in assenza degli strumenti di pianificazione di cui agli artt. 11 e 12, l. n. 394 del 1991, dall’art. 3.4. dell’Allegato A del Regolamento Edilizio del Comune di Sabaudia, ove è previsto che negli “edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della l. regionale n. 38/99, aventi destinazione residenziale – la cui legittimità derivi dalla documentazione storica catastale ufficiale, da regolari titoli abilitativi a costruire e dall’applicazione di leggi di condono edilizio – è consentita la realizzazione di interventi pertinenziali o di manufatti che non incidono sui parametri urbanistici in quanto non determinano né volumetrie né superfici utili di cui all’art. 2 del d.m. 10.05.1997, n. 801… e che, essendo direttamente funzionali all’abitazione, si intendono non connessi con la coltivazione del fondo e – pertanto – prescindono dalla sussistenza dei requisiti di cui alla l.r. 38/99”. […] La norma, riferita agli edifici siti in zona agricola, con destinazione residenziale, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 38 del 1999, consente specificamente la realizzazione “di piscine e altre sistemazioni per uso ricreativo e sportivo da parte dei residenti”, imponendo limiti alle modalità di costruzione, alle misure massime da rispettare ed all’approvvigionamento idrico».

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