L’Avvocato Generale UE indica in che modo poter procedere all’esonero di piani e progetti dalle procedure appropriate di VIA e di Valutazione di Incidenza attraverso la fase di screening. Come sempre la soluzione sta nelle motivazioni e nel come si scrivono
In copertina, esemplare di fragno (Quercus trojana) nella Zona Speciale di Conservazione “Murgia di sud-est” – foto ©Fabio Modesti
di Fabio Modesti
La spinta ormai dilagante a “semplificare” procedure che riguardano tutele ambientali e paesaggistiche ma non a razionalizzarle, denota un’allergia cronica a tutto ciò che è espressione di valutazioni ponderate. Certo, di fronte a provvedimenti scarsamente motivati quando non immotivati, scattano rabbia e risentimento. Questa pessima abitudine di molte amministrazioni pubbliche lede il rapporto fiduciario tra pubblici poteri e cittadini. Di questo parere è anche l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia UE, la tedesca Juliane Kokott, che ha depositato qualche giorno fa le conclusioni nell’ambito di una causa in discussione dinanzi alla stessa Corte di Giustizia. La vicenda riguarda l’interpretazione di alcune norme della direttiva sulla Valutazione d’impatto ambientale (Via) e delle norme sulla Valutazione di incidenza della Direttiva “Habitat”. La richiesta di intervento interpretativo da parte della Corte di Giustizia è dell’Alta Corte d’Irlanda che ha chiesto lumi in merito alle procedure di “preesame” (screening) all’esito delle quali l’autorità nazionale competente decide se un piano o un progetto debba essere sottoposto alle procedure complete di Via o di Valutazione d’incidenza. Inoltre la Corte di Giustizia è stata chiamata a chiarire quali caratteristiche di adeguatezza debbano avere le motivazioni a fondamento di tali provvedimenti. Non di rado, infatti, l’esclusione dalla procedura di Via completa o di Valutazione d’incidenza completa non è assistita da motivazioni ben strutturate e comprensibili al proponente del piano o del progetto.
Le conclusioni proposte – Direttiva VIA
L’Avvocato Generale UE ha proposto alla Corte di Giustizia conclusioni che vanno nel senso della maggiore chiarezza e completezza dei provvedimenti espressi delle autorità nazionali competenti in materia di Via e di Valutazione di incidenza. In primo luogo l’Avvocato Kokott sostiene che «la motivazione della decisione di non effettuare una valutazione di impatto ambientale deve garantire, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e del principio di effettività, che i motivi possano essere riconosciuti come tali e che il loro contenuto sia comprensibile. Spetta al giudice nazionale, che dispone delle informazioni necessarie per valutare se il pubblico dello Stato membro interessato poteva riconoscere come tali e comprendere i motivi, determinare se una motivazione soddisfi tali requisiti». Inoltre, Kokott sostiene che «la motivazione relativa alla rinuncia a effettuare una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2011/92 deve escludere, sulla base di elementi oggettivi e in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato III, la probabilità o il rischio che il progetto in questione abbia effetti significativi sull’ambiente».
La conclusioni proposte – Direttiva “Habitat”
Per quanto riguarda la Valutazione d’incidenza della Direttiva “Habitat”, l’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE sostiene che l’autorità competente nazionale può, «in sede di preesame per stabilire se sia necessario effettuare una valutazione dell’incidenza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE», considerare le caratteristiche del piano o del progetto eventualmente idonee a ridurre le conseguenze nocive sul sito protetto constatando, «sulla base di argomenti oggettivi, che tali caratteristiche sono state integrate nel progetto come caratteristiche ordinarie indipendentemente da qualsiasi effetto sul sito protetto interessato» ed escludendo ogni ragionevole dubbio scientifico in merito ai loro effetti. Ancora, l’Avvocato Kokott propone alla Corte di Giustizia UE di stabilire che «se l’autorità competente di uno Stato membro ritiene, in fase di preesame, che non sia necessaria una valutazione dell’incidenza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, deve almeno fornire una motivazione espressa e dettagliata, tale da fugare ogni dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico in merito agli effetti nocivi dei lavori previsti sulla zona protetta interessata. Ciò si applica ai dubbi espressi durante la procedura di autorizzazione solo nella misura in cui essi siano ragionevoli da un punto di vista scientifico». Quando la motivazione è contenuta nella decisione stessa, «l’autorità competente deve garantire che tali motivi possano essere riconosciuti come tali e che il loro contenuto sia comprensibile».