La magistratura penale barese dice che l’autorizzazione finale al resort Serim a Costa Ripagnola deve essere conforme alla legge istitutiva del parco regionale. Ma la Regione finora ha fatto il contrario. L’arma a doppio taglio della norma transitoria
In copertina, gabbiani in volo sul parco regionale di Costa Ripagnola – ©Fabio Modesti
di Fabio Modesti
Scrive la Procura della Repubblica di Bari a gennaio scorso nel decreto di dissequestro delle aree interessate dal progetto del resort Serim nei pagghjari di Costa Ripagnola, che «successivamente all’approvazione del PAUR del 28/3/2019 il procedimento amministrativo non si era affatto concluso, tenuto conto che vi sono state diverse istruttorie integrative ed anche interventi in autotutela della stessa Regione e del Comune di Polignano a Mare. La stessa necessità di confermare il PAUR in sede di conferenza dei servizi, evidenzia come a seguito delle problematiche insorte, la PA abbia ritenuto necessario corroborare l’istruttoria eseguita. Ne consegue che si applica la Legge Regionale 30/2020 contrariamente a quanto evidenziato da parte istante». Ed ancora, insiste la Procura barese, «la Corte Costituzionale [con la sentenza n. 251/2021 n.d.r.] è stata chiara nel ritenere non legittima la previsione della legge regionale ove “consente in zona 3 la realizzazione di interventi di nuova costruzione e, nell’intero territorio del parco (zone 1, 2 e 3) interventi di ristrutturazione di fabbricati esistenti e legittimi privi di valore storico — documentale, senza alcun vincolo di volumetria e senza il rispetto delle ulteriori condizioni elencate nella scheda PAE 008”. Non è dunque possibile pretermettere i principi sempre applicabili di orientamento costituzionale in un procedimento tutt’altro che concluso in relazione al giudizio di costituzionalità che era pendente». Insomma, secondo la magistratura inquirente barese il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato a Serim ad agosto 2022 avrebbe dovuto tener conto in modo vincolante della legge regionale istitutiva del parco di Costa Ripagnola come risultante dalla sentenza demolitiva della Consulta. E invece così non è stato. Quel PAUR doveva innanzitutto dare conto della realizzabilità dell’intervento alla luce di quelle norme, sostanzialmente l’esercizio che abbiamo avviato e che proseguiamo. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, come detto dai magistrati della procura penale barese, il comma 6. dell’articolo 8 della legge istitutiva del Parco. Con quella norma, infilata con un emendamento in Aula consiliare proposto dal consigliere Fabiano Amati, si derogava ai divieti generali per consentire la realizzazione di interventi di pubblica utilità e di pubblico interesse nelle zone 2 e 3 del parco. Ricordiamo che il Consiglio comunale di Polignano aveva dichiarato il pubblico interesse per l’intervento Serim per poi metterlo in discussione ma non definitivamente.
Le ristrutturazioni edilizie saltate
L’articolo 9 della legge istitutiva del parco di Costa Ripagnola disciplina il sistema delle autorizzazioni e prevede, al comma 1. lettera e) che sia autorizzabile «sull’intero territorio del parco, la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001». La lettura sistematica delle norme della legge porta a stabilire che questi interventi siano possibili in quanto finalizzati all’attività agricola e non certo turistica. Non per nulla la Corte costituzionale ha cassato le successive lettere f), g) e parzialmente la h) che consentivano la ristrutturazione edilizia, la trasformazione, gli ampliamenti nella misura del 15% della superficie utile dei manufatti presenti e gli interventi di loro adeguamento igienico-sanitario. Le norme cancellate prevedevano anche la realizzazione di nuove costruzioni nella sola zona 3. Prevedevano, ancora, che nelle zone 1 e 2 si potesse procedere a ristrutturazione edilizia di «fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, legittimamente autorizzati alla data di entrata in vigore del parco». Insomma, tutto il sistema di norme abrogate dalla Consulta sembrava volesse far salvo l’intervento del resort turistico a Ripagnola.
La norma transitoria
Anche l’articolo 14, in particolare il comma 3., non cassato dalla Corte costituzionale, sembra sia stato scritto in ragione della salvezza del progetto di resort nei pagghjari. Infatti prevede che «non soggiacciono alle disposizioni della presente legge gli interventi e le opere edilizie che, alla data di pubblicazione del disegno di legge 25 febbraio 2020, n. 13 sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) 3 marzo 2020, supplemento n. 27, hanno già conseguito tutti i titoli autorizzativi comunque denominati previsti dalla normativa vigente e applicabili alla fattispecie». Ma per il resort Serim le cose stanno effettivamente così? Ha già conseguito ad oggi tutte le autorizzazioni? Di certo manca il permesso di costruire da parte del Comune di Polignano a Mare e ci si chiede come può il dirigente competente rilasciarlo senza relazionarsi con le norme di istituzione del parco così come evidenziato dalla Procura della Repubblica di Bari. Ma di più. Siamo certi che non vi siano stati atti adottati che riportino le lancette a prima del 3 marzo 2020? Staremo a vedere.
2/fine