Si tratta dei danni da fauna selvatica. La Commissione europea ha sciolto il nodo rappresentato dalla possibilità che tali aiuti di Stato, ai sensi delle norme comunitarie, potessero determinare distorsioni del mercato interno europeo. Si attendono la firma e la pubblicazione del decreto del ministro delle Politiche Agricole, Gianmarco Centinaio, di concerto con il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (da Villaggio globale 25 marzo 2019)
di Fabio Modesti
Il regime di indennizzo
come conseguenza diretta dell’evento che ha determinato il danno, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione.Sono ammissibili, in particolare, i seguenti costi alle condizioni sotto riportate:a. danni per animali uccisi o piante distrutte. L’indennizzo è calcolato tenendo conto del valore di mercato dell’animale ucciso o delle piante distrutte, basato sui prezzi di mercato alla produzione rilevati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ism
ea). Sono esclusi gli indennizzi per i danni subiti da cani da guardiania o da pastore;b. i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi;c. i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte. Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di ripa
razione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento che ha determinato il danno. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento. Il danno è calcolato sulla base di prezziari regionali o costi standard.I costi ammissibili sono indennizzati fino al 100% ma tra essi non risulta ammissibile il costo di smaltimento di carcasse di animali predati che pure da solo assorbe una notevole percentuale dell’indennizzo dovuto per la perdita di un capo ovino, caprino, bovino ed equino a seguito di attacco di lupi.Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree nazionali protette possono prevedere criteri più restrittivi rispetto a quelli del regime di aiuti concordato con la Commissione Ue, ad esempio per tenere conto di situazioni locali specifiche.