C’è del marcio a Malta

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Le trappole “barbariche” per i fringuelli sono state dichiarate illegali dalla Corte di Giustizia dell’UE. Ora lo Stato arcipelago nel Mediterraneo rischia salatissime multe quotidiane se non ottempera alla sentenza. Dopo l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, le questioni legate alla finanza off-shore e la mancata accoglienza della navi cariche di migranti, un altro colpo alla credibilità dell’ex colonia britannica.

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I fringuelli di Darwin

 

Nel 2014 e nel 2015, Malta ha adottato diverse misure che le hanno consentito di beneficiare della deroga prevista dalla direttiva 2009/147/CEE (ex 79/409/CEE) sulla conservazione degli uccelli selvatici. Tali misure autorizzavano la cattura di sette specie di fringuelli con reti tradizionali (“clap-net“), subordinatamente al rispetto di determinate condizioni.  La Commissione U.E. ha però ritenuto che il regime di deroga stabilito da Malta nel corso di questi due anni non soddisfa le condizioni della direttiva. Pertanto ha deciso di proporre un’azione per inadempimento nei confronti della Repubblica di Malta dinanzi alla Corte di giustizia. Nella sentenza pronunciata ieri  21 giugno nella Causa C-557/15, la Corte, in primo luogo, ha stabilito che le misure del 2014 e del 2015 con cui è stata autorizzata la cattura autunnale di fringillidi, non sono conformi alla direttiva poiché non contengono alcun riferimento all’assenza di altra soluzione soddisfacente. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza in base alla quale gli Stati membri possono autorizzare azioni che riguardano solo le specie protette sulla base di decisioni contenenti motivazioni chiare e sufficienti che facciano riferimento alle condizioni stabilite della direttiva. Il Tribunale ha constatato che le dichiarazioni controverse rese da Malta non contengono tale dichiarazione. Oltre a questo, esse non fanno riferimento alle relazioni tecniche, legali e scientifiche presentate al Comitato Ornis, né alle raccomandazioni basate su tali informazioni.

In secondo luogo, la Corte ha concluso che Malta non ha rispettato le condizioni della direttiva in base alle quali la deroga autorizzata deve riguardare solo un “ridotto numero” di uccelli. La Corte ha affermato che la condizione relativa alla cattura in “piccoli numeri” non può essere soddisfatta se la cattura di uccelli, autorizzata mediante deroga, non garantisce il mantenimento della popolazione della specie interessata ad un livello soddisfacente. La Corte ha ritenuto che Malta non abbia fornito prove sufficienti per dimostrare che tale condizione sia stata soddisfatta. A tale riguardo, la Corte ha rilevato, in particolare, che secondo uno studio del 2007 di BirdLife Malta, la cattura a Malta è così intensa che solo a una piccola parte di ciascuna delle specie comuni di fringuelli si riproduce regolarmente sulle isole, mentre si riproducono in grande quantità in altre zone del Mediterraneo. Inoltre, la Corte ha sottolineato che, sebbene Malta sostenga di aver preso in considerazione solo popolazioni di riferimento provenienti da Paesi con popolazioni stabili o in aumento, le catture di quelle popolazioni effettuate a Malta non sono sempre state coerenti con la metodologia indicata. È quindi evidente, dalle note tecniche delle autorità maltesi, che le stesse autorità nazionali non hanno avuto riguardo, nella stagione autunnale di cattura del 2015, delle popolazioni di riferimento in declino o delle quali non era noto lo stato di conservazione.

In terzo luogo, la Corte ha osservato che, se la condizione di cattura in piccole quantità non è soddisfatta, la cattura per scopi “ricreativi” di uccelli non può essere considerata giudiziosa. Inoltre, la Corte ha considerato “non selettivo” il metodo di cattura mediante l’uso di reti.

Infine, la Corte ha rilevato che Malta non ha fornito elementi di prova del fatto che la deroga in questione sia stata utilizzata in condizioni rigorosamente controllate, ai sensi della direttiva. Nel contesto di Malta, caratterizzato da un’alta densità di titolari di licenza di caccia, vale a dire oltre 4.000 persone, e delle stazioni di cattura registrate, vale a dire oltre 6.400, il fatto che solo il 23% dei cacciatori sia stato sottoposto a controlli individuali è apparso del tutto inadeguato. Inoltre, le prove dimostrano che l’inosservanza delle restrizioni relative alle catture autorizzate in riferimento a periodi e luoghi, in particolare con catture all’interno dei siti “Natura 2000”, sia stata piuttosto frequente durante la stagione autunnale del 2014. Di conseguenza, la Corte di Giustizia ha stabilito che Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della Direttiva. Insomma, dopo Cipro, nel Mediterraneo la battaglia al bracconaggio per gourmet si sposta a Malta.

  

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