Contro l’irrilevanza delle foreste in Italia

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In questo importante articolo apparso sul volume 15 della rivista della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF), Forest@, Alessandro Chiarucci, del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna e Gianluca Piovesan, del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università della Tuscia, Viterbo, mettono in evidenza l’inadeguatezza e la pericolosità del recente Decreto Legislativo n. 34 del 3 aprile 2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, anche in presenza dei Siti Natura 2000. Un lascito del Governo Gentiloni-Martina che il nuovo Governo M5S-Lega deve impegnarsi a modificare radicalmente, se non ad abrogare, per la tutela della biodiversità italiana, del paesaggio e della stabilità dei suoli.

 

Il dibattito che anima questi giorni sulla nuova legge forestale italiana è largamente conseguenza di una mancanza di una politica forestale comune della UE che, quindi, ruota intono ad una strategia di gestione forestale produttiva (Multi-annual Implementation Plan of the new EU Forest Strategy -) di impronta alpina e nord europea. Un ruolo centrale in questo processo viene da anni svolto dall’EFI (European Forest Institute) che considera le foreste una infrastruttura verde capace di dare una risposta fondamentale ai diversi problemi di sostenibilità ambientale attraverso una valorizzazione bioeconomica delle filiere forestali (EFI strategy 2025). La mancanza di una adeguata considerazione della complessità dei processi dell’ecosistema foresta preoccupa per gli impatti che possono derivare da un ritorno diffuso della gestione attiva, che giuridicamente viene dichiarata equivalente alla gestione forestale sostenibile, senza però prevedere nella legge una adeguata normativa per la tutela degli ambiti strategici per la conservazione delle foreste come specificatamente previsto nei criteri di Forest Europe e nella strategia europea per la conservazione della biodiversità.

Con l’approssimarsi dell’approvazione del nuovo Decreto Legislativo sulle foreste, una parte della comunità scientifica e numerose associazioni ambientaliste (p. es., Italia Nostra, Lipu, Greenpeace WWF, Pro Natura) che non erano state coinvolte nella discussione e nei diversi tavoli di lavoro (vedi anche il rapporto del WWF per i rilievi sulla adeguatezza del processo partecipativo) ha sentito il bisogno di lanciare una petizione per chiedere una revisione del Decreto Legislativo. Vari sono gli argomenti sollevati dal gruppo di botanici, zoologi, ecologi, forestali e altri che hanno sottoscritto un documento indirizzato al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica, ma il tema di fondo è quello che, alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, e per le necessità strategiche di sostenibilità, i boschi non possono più essere considerati solo dal punto di vista della produzione, come del resto testimoniano gli stessi criteri del processo Forest Europe. La recente promulgazione del Decreto Legislativo da parte del Presidente della Repubblica rende tale discussione sulla attuale conoscenza ecologica e conservazionistica di interesse strategico al fine di perseguire una gestione forestale sostenibile.

Infatti, la Gestione Forestale Sostenibile, definita dalla Conferenza Ministeriale per la Protezione delle Foreste in Europa ad Helsinki nel 1993, si realizza quando come riportato nell’art. 3 comma 2 lettera b. del Decreto Legislativo: «la gestione e l’uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consentono di mantenerne la biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi». A questo proposito un primo rilevante problema della nuova legge forestale discende dall’equiparazione della gestione forestale sostenibile con la gestione attiva, attività che la legge intende rilanciare. Tuttavia, nella sua attuale forma, tale decreto sembra non tutelare in modo appropriato gli aspetti naturali in generale, e di biodiversità in particolare, degli ecosistemi forestali poiché nei principi della legge non vengono considerati in modo adeguato diversi criteri di Forest Europe (criteri 1, 2, 4 e 5). In questa nota critica, la discussione verterà principalmente intorno al criterio 4 (Maintenance, conservation and appropriate enhancement of biological diversity in forest ecosystems), con speciale riferimento alle componenti di biodiversità specializzate per gli ambiente forestali più naturali. È infatti ben noto nella biologia della conservazione che le attività selvicolturali, anche quelle a più basso impatto ambientale, possono interagire anche seriamente con quei processi naturali che sottendono strutture, composizioni e funzioni necessarie per conservare la biodiversità nemorale.

 

Le riserve integrali: un aspetto chiave nella gestione forestale sostenibile 

Eppure in Europa abbiamo interessanti esempi di casi di successo nella biologia della conservazione con una scuola applicata a questi temi strategici per il futuro della vita sul Pianeta che vede nello studio e nella conservazione delle foreste vetuste temperate un punto di riferimento internazionale. Un esempio tra tutti sono le foreste vetuste di faggio, dove l’interesse dei ricercatori e le misure di conservazione fondano le proprie radici negli anni ’20 e ’30 dello scorso secolo con un testimone passato ad almeno tre generazioni e che è stato recentemente coronato dal riconoscimento delle foreste vetuste di faggio come patrimonio UNESCO dell’umanità. Detto questo, si osserva anche come l’Unione Europea non abbia avuto mai una politica chiara sulla wilderness. Nella strategia per la biodiversità della UE, anche di fronte alle grandi sfide dei cambiamenti climatici e di perdita della biodiversità forestale, non si è andati molto oltre ai concetti, pur buoni, di rete Natura 2000. Sappiamo bene i limiti della valutazione di incidenza, per cui anche di fronte a formazioni forestali di estremo valore ecologico eventualmente presenti nei siti della rete Natura non sia praticabile l’interdizione all’uso, ma sia possibile solo dare dei vincoli sulla base del principio di cautela, in quanto la direttiva non prevede la realizzazione di aree di riserva integrale. A questo proposito, con specifico riferimento alle attività di pianificazione forestale è, tuttavia, interessante il Target 3 (Increase the contribution of agriculture and forestry to maintaining and enhancing biodiversity- Action 12: Integrate biodiversity measures in forest management plans) che prevede di preservare delle wilderness areas (ossia ecosistemi di interesse naturalistico da destinare al dinamismo naturale) nei piani di gestione forestale dei Stati Membri. Tali aree di riserva integrale, che nella forma spazialmente più ridotta prendono il nome di “isole” ad invecchiamento indefinito, opportunamente individuate nei boschi utilizzati sono fondamentali non solo per conservare la biodiversità forestale di habitat

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Uno scorcio del bosco vetusto di Sant’Antonio nel Parco Nazionale della Majella

prioritari, ma anche per la funzione di corridoio ecologico o di stepping stones tra le riserve integrali dei parchi. Il principio di lasciare porzioni di bosco al dinamismo naturale, senza alcun intervento antropico, è fondamentale per lo sviluppo sostenibile ed è pure auspicato da Forest Europe e dalla strategia europea per la conservazione della biodiversità, ma non viene recepito e sancito dalla legge. Va inoltre detto che recentemente il dibattito sulla conservazione della natura e sul rewilding, ossia su un approccio alla gestione del territorio che punta alla tutela integrale dei processi spontanei che sottendono la genesi dei paesaggi naturali, nel caso di quelli forestali dagli stadi pionieri alle foreste vetuste, sta interessando i decisori politici e finanziari riservando appositi finanziamenti per aprire nuovi orizzonti nella gestione e valorizzazione del paesaggio. 

Paradossalmente, in questo momento molto più ambizioso è l’approccio di Forest Europe nato con la conferenza di Strasburgo nel 1990, dove nel criterio 4 dedicato al tema delle biodiversità (Maintenance, conservation and appropriate enhancement of biological diversity in forest ecosystems) con gli indicatori 4.3 (superficie forestale nazionale classificata secondo i tre livelli di naturalità della FAO; naturalness: undisturbed by man, semi-natural, plantations,) e 4.9 (The individual classes of protected and protective forest and other wooded land, defined by the management objective and restrictions to interventions) vengono monitorati gli spazi privi di interferenza antropica occupati o da foreste vetuste o da processi che si esprimono secondo un diverso grado di naturalità. È forse accettabile che la legge non preveda concetti per garantire un’adeguata distribuzione di riserve forestali integrali, strategiche per garantire la salvaguardia a lungo termine di processi ecologici e di importanti servizi ecosistemici nelle diverse ecoregioni del territorio forestale nazionale? Eppure proprio in regioni importanti dal punto di vista biogeografico e forestale, quali ad esempio la Carnia, sono presenti lembi di foreste vetuste con funzioni protettive (quest’ultime tutelate dal Decreto, art. 3 comma 2 lettera r.), unici per la regione alpina, dove si stanno ricostituendo le complesse catene trofiche, come testimoniato dal ritorno di predatori apicali quali la lince e lo sciacallo dorato. Che sarà di queste foreste risparmiate da decenni dalle utilizzazioni forestali in seguito all’approvazione di questa legge? Come nel caso delle aree di riserva integrale di interesse strategico per la conservazione della biodiversità, sarebbe stato opportuno prevedere nell’articolo 6, sulla base dell’art. 117 della Costituzione, dei vincoli normativi a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema foresta (per esempio, superficie minima da lasciare al dinamismo naturale attraverso apposita zonizzazione del territorio) supportati da adeguati criteri procedurali al fine di garantire l’attuazione del principio di gestione forestale sostenibile a scala regionale. In questo modo il Paese avrebbe potuto assolvere a quegli impegni di politica ambientale siglati a livello internazionale che sono stati il presupposto della presente legge.

Faggio vetusto (Fagus sylvatica) a Coppo dell’Orso nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Infatti, sebbene nella relazione illustrativa della nuova legge forestale si dichiari che questa è stata elaborata considerando le indicazioni e gli impegni delle conferenze ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa (Forest Europe), il testo della legge non riporta alcun articolo che declini nel contesto nazionale e regionale una politica per la tutela degli ambiti forestali di elevata naturalità, con dei chiari obiettivi di indirizzo anche ai fini di una loro eventuale espansione. Fa eccezione il richiamo alla necessità di speciali azioni di conservazione per i boschi vetusti, definiti però in modo troppo vago ed ecologicamente discutibile, poiché gli attributi che caratterizzano lo stato vetusto di un ecosistema non vengono individuati sulla base di specifiche soglie cronologiche e dimensionali (per esempio, età, biomassa e necromassa). Tale definizione “aperta” risulta, quindi, foriera di importanti problemi interpretativi e di tutela che non dovrebbero essere lasciati all’assoluta autonomia delle regioni per cui a questo punto andrebbero puntualmente disciplinati nell’ambito delle apposite disposizioni previste all’art. 6 comma 7. Poiché i numerosi contenziosi legali sulla presenza o meno di un bosco su una determinata area sono scaturiti anche in seguito alle differenti definizioni regionali rispetto a quella nazionale che questa legge finalmente risolve ritornando ad un’unica definizione di bosco – sebbene non coincidente con quella della FAO – situazioni problematiche simili, ma di bel altra gravità, potrebbero ripetersi mettendo a rischio la conservazione delle foreste vetuste. Così, un ritorno diffuso delle utilizzazioni in mancanza di una ricognizione rapida ed efficace – ossia operata da esperti finalizzata al loro rinvenimento e tutela – potrebbe compromettere la loro integrità bioecologica in conseguenza della riattivazione dei tagli. Al di là delle motivazioni, questa carenza di indirizzo delle politiche forestali regionali in relazione agli accordi internazionali (sottoscritti dal governo italiano come quelli di Parigi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e quello di Aichi per la conservazione della biodiversità) e degli schemi di Forest Europe mina in modo serio la gestione forestale sostenibile. Con specifico riferimento alla strategia europea per la conservazione della biodiversità e a Forest Europe, le nazioni devono prevedere non solo spazi dedicati alla conservazione delle aree ad alta naturalità (foreste vetuste, censite da Forest Europe con l’indicatore 4.3: Naturalness), ma anche adeguate aree per la wilderness, censite in Forest Europe con l’indicatore 4.9: protected forest) e il rewilding, senza le quali una legge forestale al passo con i tempi non può raggiungere gli obiettivi della gestione forestale sostenibile. Pensiamo così alle foreste di Sasso Fratino (FC) dove con la magistrale gestione del CFS è stato sufficiente fermare per alcuni decenni le utilizzazioni forestali per assistere al ritorno di una foresta vetusta secondaria, ricca di necromassa, dove sono tornati a nidificare sugli alberi il picchio nero e l’aquila!

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